Il lungo e penoso percorso giudiziario nasce nel 2016 dalla denuncia-querela depositata dalla madre di un figlio minorenne (che all’epoca aveva 12 anni) dove affermava che il padre non provvedesse ad ottemperare agli obblighi di mantenimento suoi e del minore. Detta querela fu successivamente integrata dalla denunciante per ulteriori condotte di reato asseritamente protrattesi a suo discapito sino all’ottobre del 2018.

Solo il 9 Maggio 2019 sarà celebrata la prima udienza di un processo penale della complessiva durata di 6 anni, al termine del quale il Tribunale di Firenze ha prosciolto il padre del ragazzo con la formula più ampiamente assolutoria.

Nel corso del dibattimento si sono ripercorsi i difficili momenti che hanno costellato la causa giudiziale di divorzio, la quale nasceva da una posizione di totale sbilanciamento della figura paterna rispetto a quella materna.  L’uomo subiva un licenziamento improvviso nel Luglio 2014, e costretto ad un diritto di visita del proprio figlio oltre che frammentato, anche odiosamente ostacolato dalla madre in modo totalmente incomprensibile.

Ogni tentativo di ampliamento di collocazione del minore presso il padre veniva sistematicamente opposto con istanze condite, peraltro, da ignobili accuse di violenza genericamente ascritta al padre nei confronti del minore. Con grande scrupolo i Servizi Sociali di Firenze e il Tribunale hanno però nel tempo [forse troppo!!] potuto accertare la totale infondatezza di dette orribili accuse, recependo, peraltro, un sedimentato disagio del figlio della ex-coppia nei confronti degli alienanti atteggiamenti materni.

Ed infatti, progressivamente il Tribunale di Firenze ha accolto le richieste del padre e dello stesso figlio (che aveva personalmente esposto le proprie volontà in un manoscritto diretto ai Giudici della causa) parificando finalmente nel luglio del 2016, il tempo di permanenza del minore con i due genitori.

Nel processo si è ricordato come in quella causa civile, (conclusa nel 2018 in favore del padre) la madre del ragazzino, avesse ostacolato in tutti i modi la figura paterna, arrivando persino ad impedire le cure del figlio presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e, contestualmente, intralciando il ragazzo nella sue varie scelte di vita, ivi compresa addirittura quella sull’attività sportiva.

L’avvocato Antonio Olmi e Milko Chilleri

Il padre, infatti, nel 2017 fu costretto a rivolgersi al medesimo Tribunale che, con un provvedimento d’urgenza, ritenne di limitare la responsabilità genitoriale della mamma, relativamente ai temi della tutela della salute e della pratica sportiva, attribuendo a riguardo potere di scelta esclusiva al solo padre.

Nella lunga istruttoria dibattimentale è emerso il gravissimo disagio economico dell’imputato, attraverso anche le testimonianze di figure vicine allo stesso che hanno potuto riferire al Giudice di averlo supportato economicamente per consentirgli di ottemperare agli obblighi economici cui era tenuto.

Nel corso dell’esame il padre riferiva al Giudice come egli abbia sempre provveduto economicamente e materialmente ed in modo diretto, per il proprio figlio – “la situazione era sicuramente difficilissima, ma ho sempre provveduto direttamente a tutte le esigenze di mio figlio” – racconta il padre – “dal cibo alle spese scolastiche ad i libri piuttosto che alle spese sportive a quelle extrascolastiche e mediche. Ho seguito personalmente il percorso riabilitativo di mio figlio che, a causa della sua patologia, aveva sviluppato un deficit muscolare poi corretto con una idonea ginnastica riabilitativa, interamente da me sostenuta – prosegue il padre – “In questi anni mi sono sempre prestato ad accompagnare mio figlio in ogni luogo egli avesse necessità per ragioni scolastiche e sportive. Sono stato costretto addirittura in alcuni casi, a dover riacquistare parte del vestiario ed effetti personali di mio figlio, perché la madre si rifiutava incomprensibilmente di restituirli quando doveva venire da me.”

Nel corso del dibattimento sono emerse, inoltre, alcune “singolarità”, come quella dell’Agosto del 2015, quando la madre lamentava a più riprese di trovarsi in una condizione economica disagiata a causata dell’ex-marito, minacciandolo di sporgere denuncia-querela contro di lui: ebbene, dalle testimonianze raccolte e dalle documentazioni è emerso che la stessa in quel periodo abbia organizzato una vacanza di quasi 1 mese negli Stati Uniti, in compagnia di amici, pretendendo al contempo il mantenimento. Nello stesso anno, nonostante la madre continuasse a lamentare situazioni di difficoltà economica, regala allo stesso figlio con la partecipazione dei genitori, una Palystation nuova del valore di 500€.

“In quel mese ho provveduto interamente a unicamente a mio figlio” – prosegue il padre – “a causa delle citate difficoltà, io e mio figlio ci siamo potuti permettere per quella estate, solo una breve vacanza di 5 giorni in campeggio a Torre del Lago.”

In un passaggio della sentenza è dato leggere che – “l’imputato ha sempre pagato gli importi stabiliti per il mantenimento del figlio e tale dato è stato confermato dalla stessa persona offesa che in udienza ha precisato che a seguito della riduzione del contributo, il padre aveva versato solo le somme previste per il figlio…”

Nelle ultime battute della sentenza è, peraltro, dato leggere che – “quanto al figlio non è possibile muovere alcun rimprovero all’imputato, ha sempre versato quanto dovuto nei momenti di difficolta derivati dalla perdita del lavoro”.

Con riferimento alle presunte trasgressioni degli obblighi di mantenimento nei confronti dell’ex moglie, rimproverate al padre del ragazzo, l’argomento speso dal Tribunale è squisitamente tecnico: i coniugi sino al 2018 non erano destinatari di una sentenza definitiva di divorzio, ovvero di quella condizione essenziale che avrebbe consentito di accordare tutela penale alla donna, con la conseguenza quindi che l’accusa rivolta dalla Procura e dalla parte civile all’imputato è risultata del tutto destituita di fondamento.

“Il Tribunale di Firenze ha centrato completamente il focus delle questioni in contesa, accogliendo tutte le argomentazioni difensive spese nel corso del processo, sia di natura formale, sia nel merito” – dichiara l’Avv. Antonio Olmi di Firenze, che ha assistito il padre nel processo “È anche il caso di evidenziare che la persona offesa è stata invitata durante il dibattimento a rimettere ove possibile la querela e rinunciare alla costituzione di parte civile, restituendo per l’ennesima volta un secco diniego.

Il mio assistito registra l’ennesimo successo processuale contro l’ex moglie, (lo stesso ha dovuto subire 7 denunce querele ed affrontare 3 processi penali tra il 2011 e il 2013): il serio auspicio è che il nuovo percorso di vita da maggiorenne del figlio del mio cliente, sia costellato da maggiore serenità e distensione.”

Una sentenza, quindi, che fa emergere certamente l’attenzione capillare del Giudice fiorentino nei confronti di un padre, che supera in qualche modo quella più che discutibile tutela aprioristica nei confronti delle donne (solo perché donne e madri) in fatti del genere.

Il Tribunale di Firenze riconosce in modo incontrovertibile invece, in questo caso, le ragioni di un padre con una sentenza che può (e deve essere) da monito per tutte quelle donne che si affacciano troppo facilmente alla denuncia in sede penale con, spesso e volentieri, la speranza in cuor loro di distruggere la vita del padre dei propri figli.

Rispondi